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Perché la resa richiede l’arrestabilità

La resa è protetta dal diritto. Tale protezione dipende dalla capacità di un sistema di arrestarsi in tempo.

Tradotto dalla versione inglese, che costituisce il testo di riferimento. In caso di discrepanza, prevale l'inglese.

La protezione giuridica della resa non è nuova e non ha origine nel I Protocollo aggiuntivo. L’articolo 23(c) del Regolamento dell’Aia del 1907 vieta di uccidere o ferire un nemico che, avendo deposto le armi o non avendo più mezzi per difendersi, si sia arreso a discrezione; da tempo il Regolamento dell’Aia è riconosciuto come espressione di norme di diritto internazionale consuetudinario, anche dal Tribunale di Norimberga e nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. Il corrispondente divieto di attaccare persone hors de combat è consuetudinario e vincola ogni parte di un conflitto armato, indipendentemente da ciò che essa abbia ratificato. Per gli Stati parti del I Protocollo aggiuntivo, l’articolo 41 fornisce la formulazione pattizia più chiara e aggiunge un criterio interno di riconoscibilità: la protezione si applica non soltanto a ciò che è riconosciuto, ma anche a ciò che, nelle circostanze, dovrebbe essere riconosciuto. Lo status è subordinato a una condizione specifica: sussiste se la persona si astiene da qualsiasi atto ostile e non tenta di evadere. La condizione è definita dalla condotta, non dall’intenzione interiore.

Il diritto impone anche di fermarsi. In forza degli obblighi consuetudinari di precauzione e, per gli Stati parti, espressamente ai sensi dell’articolo 57, un attacco deve essere annullato o sospeso quando informazioni emerse durante la sua esecuzione dimostrano che proseguirlo non è più lecito, anche quando una persona si sia arresa e non costituisca quindi più un lecito oggetto di attacco. L’obbligo possiede già una struttura temporale. Presuppone che un ingaggio in corso possa ancora essere arrestato.

Ciò che il diritto non prescrive è un tempo di reazione. Stabilisce la conseguenza giuridica una volta che un mutamento di status rilevante sia, o debba essere, riconosciuto. Non specifica l’intervallo entro il quale a tale conseguenza possa ancora essere data attuazione.

Il problema temporale non è nuovo. Le funzioni automatizzate e autonome lo rendono più acuto, comprimendo l’intervallo tra il riconoscimento di un mutamento giuridicamente rilevante e un effetto irreversibile al di sotto del tempo necessario per un intervento efficace. L’autonomia è una manifestazione del problema, non il suo fondamento: il problema è temporale e sorge ovunque la velocità del processo superi quella della risposta, qualunque sia la tecnologia sottostante.

Gran parte del dibattito tratta la questione come un problema di percezione: un sistema può rilevare che una persona si sta arrendendo? La domanda è reale e difficile. Ma non è la domanda su cui si fonda questo concetto. Si presuma un riconoscimento perfetto. Si presuma che il mutamento di status rilevante sia rilevato nel primo momento tecnicamente possibile. Il problema non scompare: se il tempo restante prima che l’effetto diventi irreversibile è inferiore al tempo complessivo necessario per arrestare l’azione, il riconoscimento è corretto ma operativamente inefficace. Inquadrare la questione come riconoscimento sollecita una risposta ricorrente: la percezione sta migliorando. Qui tale risposta non è disponibile. La percezione può migliorare indefinitamente senza guadagnare un solo millisecondo nel tempo di arresto.

La questione non dipende nemmeno da come sia classificato un sistema. Il dibattito sulle armi autonome si è concentrato su quali sistemi rientrino in una determinata qualificazione e su quale grado di coinvolgimento umano ne escluda un sistema. Sono questioni importanti e tuttora aperte. Qualunque qualificazione venga infine adottata, si pone la stessa domanda: il processo d’ingaggio lascia tempo perché un mutamento di status giuridicamente rilevante incida sulla condotta prima che la forza diventi irreversibile? Un sistema supervisionato con una finestra di due secondi presenta lo stesso problema di uno non supervisionato. Le etichette formali non rispondono alla domanda.

La struttura non è sconosciuta. Il diritto della sicurezza delle macchine la affronta direttamente. Quando un’azione pericolosa può produrre effetti irreversibili più rapidamente del tempo minimo credibile di risposta umana per quella configurazione, l’obbligo si trasferisce alla progettazione: il principio europeo d’integrazione della sicurezza preferisce i rischi eliminati mediante progettazione alle istruzioni impartite all’operatore, e il diritto statunitense sui ripari delle macchine non ha mai risposto ai pericoli rapidi con «reagisci più in fretta». La prestazione di arresto è trattata come una grandezza progettuale: il posizionamento delle protezioni è calcolato in base a velocità standardizzate di avvicinamento umano e ai tempi di risposta del sistema, non è presunto. Tale trasferimento, tuttavia, è disperso tra una gerarchia progettuale, standard volontari e norme specifiche per categoria; non è formulato in alcun luogo come criterio generale.

Ciò che si trasferisce in questo contesto è di natura architetturale, non normativa. Le macchine industriali non sono progettate per causare danni e il dovere verso un operatore non è quello dovuto ai sensi del diritto dei conflitti armati. Nessun obbligo relativo alla condotta delle ostilità deriva dal diritto civile sulla sicurezza dei prodotti. Ciò che viene ripreso è il metodo: il confronto tra due finestre misurabili e la conclusione che, quando la reazione è impossibile, il diritto ha sempre imposto di intervenire mediante progettazione.

La stessa struttura compare nella prassi militare in materia di sicurezza dei sistemi. Secondo MIL-STD-882E, il fatto che un software dotato di autorità su funzioni rilevanti per la sicurezza lasci «tempo per il rilevamento e l’intervento sicuri prestabiliti» è il criterio che distingue una categoria di controllo software semi-autonoma da una autonoma; tale classificazione determina il rigore richiesto all’analisi e il livello di autorità al quale deve essere accettato il rischio residuo. Lo standard non vieta di costruire un sistema che non lasci tale intervallo. Esige che la scelta sia classificata, analizzata e accettata a un livello di autorità designato. Come i quadri civili sotto indicati, protegge la forza che aziona il sistema anziché un avversario e non crea alcun obbligo umanitario.

La convergenza è ampia. ISO 13855 fissa distanze minime di sicurezza in funzione della velocità di avvicinamento ed è adottato o rispecchiato nella maggior parte dei principali sistemi normativi: direttamente nell’UE (EN ISO 13855) e in Svizzera (SN EN ISO 13855); mediante obblighi equivalenti di protezione dell’operatore negli Stati Uniti (OSHA, 29 CFR § 1910.212); come normativa vincolante nell’Unione economica eurasiatica (regolamento tecnico TR CU 010/2011); mediante l’adozione nazionale in Cina delle norme ISO/IEC sottostanti (GB/T 15706, GB 5226.1, GB/T 16855.1); e attraverso la medesima tradizione di ripari di protezione in Israele (Work Safety Ordinance 5730-1970). La loro rilevanza è probatoria: in ciascuno di essi, l’intervallo tra un segnale di protezione e un esito irreversibile è trattato come parametro progettuale misurabile, non come accidente delle circostanze. Tale convergenza indica che il problema dell’effettività è strutturale. In questi quadri, la capacità di arrestare una macchina entro un intervallo rilevante per l’essere umano è un ordinario requisito ingegneristico, specificato, collaudato e documentato. La stessa capacità, applicata al riconoscimento di una persona che tenta di arrendersi, viene descritta come tecnicamente irrealizzabile. Non lo è: si tratta di decidere chi l’intervallo sia progettato per proteggere.

Un sistema è sistemicamente arrestabile quando la sua capacità di arrestare un’azione pericolosa non dipende dal fatto che un operatore umano percepisca, valuti e intervenga entro la finestra temporale di tale azione. Il criterio determina una gerarchia, non un unico requisito. In primo luogo, il sistema dovrebbe concedere tempo: ove fattibile, dovrebbe essere progettato in modo che tra l’inizio dell’azione e il punto d’irreversibilità esista un intervallo colmabile dall’essere umano. In secondo luogo, quando ciò non sia realizzabile, la capacità di arresto deve risiedere in un meccanismo il cui tempo di risposta rientri in una finestra troppo breve per la risposta umana. Il secondo livello si attiva esattamente quando, e perché, il primo fallisce.

Il criterio non è dunque un principio di esclusione dell’essere umano. Non elimina i dispositivi di arresto dell’operatore né ne riduce il ruolo quando la finestra ne consente l’impiego; garantisce soltanto che l’ultimo livello della capacità di arresto non dipenda da essi. E non aggiunge alcun obbligo. Enuncia la condizione alla quale obblighi già esistenti possono ancora essere adempiuti.

L’arrestabilità è una proprietà del sistema valutata entro un inviluppo operativo definito. Può pertanto essere accertata prima dell’impiego: il tempo minimo credibile di risposta della catena d’intervento, misurato in condizioni specificate, viene confrontato con il tempo restante prima che gli effetti diventino irreversibili. Per gli Stati parti del I Protocollo aggiuntivo, l’articolo 36 offre il quadro giuridico per esaminare la questione durante lo studio, la messa a punto, l’acquisizione o l’adozione di una nuova arma, di un nuovo mezzo o metodo di guerra. Per gli altri Stati, la medesima questione tecnica può essere affrontata attraverso i processi nazionali applicabili di revisione delle armi, acquisizione, approvvigionamento o sicurezza.

È anche sotto il profilo probatorio che l’arrestabilità differisce dal riconoscimento. Se uno status giuridicamente rilevante sia stato correttamente riconosciuto in un determinato evento può dipendere dalle informazioni e dalle circostanze di quell’evento. La prestazione di arresto, invece, può essere misurata in anticipo come proprietà del sistema entro un inviluppo operativo definito. Le due questioni possono quindi essere esaminate separatamente: se la condizione rilevante sia stata riconosciuta e se, una volta riconosciuta, residuasse una capacità di arresto sufficiente per dare effetto a tale riconoscimento.

Se le prove accertano in anticipo che, entro un inviluppo operativo definito, il sistema non può reagire prima che l’effetto rilevante diventi irreversibile, il limite non è più una circostanza imprevista del campo di battaglia. È una caratteristica nota della progettazione e dell’impiego previsto. Un’impossibilità incontrata sul campo è una circostanza. Un’impossibilità accertata in fase di progettazione e accettata al momento dell’impiego è una decisione, e una decisione può essere esaminata.

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